Fare contemporaneamente un doppio praticantato per diventare commercialista del lavoro o consulente è possibile, purché in orari differenti: a decretarlo ufficialmente è stato il Consiglio di Stato. Chi vuole diventare commercialista lavoro può anche svolgere un altro tirocinio, a patto che non ci sia alcuna sovrapposizione temporale tra i due percorsi di formazione pratica. Dunque, è consentito svolgere nello stesso periodo un doppio tirocinio, nonostante il regolamento della professione preveda «l’incompatibilità del praticantato per attività professionali diverse».
E’ anche vero che a tale scopo è previsto un obbligo minimo di frequenza dello studio di quattro ore medie giornaliere, lasciando il tirocinante libero di utilizzare il resto della giornata per dedicarsi ad altra attività, anche di praticantato. La decisione dei giudici arriva prendendo in considerazione il quadro normativo d’insieme ed in particolare l’art. 5 del d.m. 2 dicembre 1997 che precisa che nel periodo di praticantato, essendo questo gratuito, non si può precludere ai tirocinanti la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale.
Dunque se le due attività di praticantato non portano ad una sovrapposizione temporale non vi è alcuna incompatibilità di svolgimento, pertanto il certificato di compiuta pratica da commercialista e consulente deve essere rilasciato. Per accedere alla professione è previsto un periodo di tirocinio, di 18 o 24 mesi, in cui il tirocinante deve frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali.
Il tirocinio per i commercialisti del lavoro è disciplinato dal Dm 2 dicembre 1997: l’articolo 4 precisa che «il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse». Il tirocinante può, inoltre, svolgere parte del tirocinio all’estero (per un periodo non superiore a 6 mesi) previo consenso del Dominus e dell’Ordine in cui risulta iscritto, presso un Professionista abilitato e iscritto in uno degli Organismi riconosciuti.